1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza all'esercizio delle attività di sicurezza complementare e i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il
b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità di cui alla lettera a);
c) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;
d) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica relativamente ai beni che sono chiamati a tutelare.
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite sulla base delle direttive generali impartite dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, e devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati e ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per il personale impiegato nelle diverse attività, nonché dagli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero dalle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi. Le direttive generali indicano le tariffe minime inderogabili con riferimento ai servizi che comportano un rapporto diretto tra lavoratore e ora di servizio prestata. In mancanza dei requisiti previsti dai periodi precedenti, l'autorità competente non appone la vidimazione di cui al citato comma 1, lettera a). Gli istituti di vigilanza possono praticare variazioni, in più o in meno, non superiori al 10 per cento della tariffa vidimata dal prefetto.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera b), deve essere esibito ad ogni richiesta
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni derivanti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
b) di far effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi e gli agenti di recupero crediti, qualora vengano a mancare i requisiti necessari per il decreto di conferimento della qualifica;
d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie particolari giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di sanità, dagli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali, dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del